Infrazioni ai certificati energetici. La certificazione energetica può costare cara al consumatore.
All'epoca si era già parlato di sanzioni future, ma ora possiamo accedere al Documento. Il disegno di legge per il risanamento, il risanamento e la rigenerazione urbana attualmente in fase di elaborazione da parte del Senato in parlamento. Probabilmente la sua approvazione e pubblicazione culminerà nel corso di quest'anno, anche se si dice che possa essere prorogata fino al 2014. Riuscirà a riservare diverse sorprese al consumatore se verranno approvate alcune modifiche di dubbia reputazione o con carattere di raccolta. Tra queste, le infrazioni in materia di certificazione dell'efficienza energetica degli edifici.
Le infrazioni alla certificazione energetica segneranno il ritmo dell'obbligo davanti al consumatore ea tutti i soggetti coinvolti nel processo di redazione della certificazione energetica. Sebbene sia una misura impopolare, è uno dei modi più rapidi per far rispettare la legislazione pertinente.
EMENDAMENTO N. 186 (Pagine 107 e 108)
FIRMATARIO:
Gruppo Parlamentare Popolare
al Congresso
Alla disposizione aggiuntiva quarto (nuovo) Addendum. Si propone di aggiungere un'ulteriore disposizione relativa alle infrazioni in materia di certificazione dell'efficienza energetica degli edifici. Testo proposto:
«Quarto provvedimento aggiuntivo. Infrazioni in materia di certificazione dell'efficienza energetica degli edifici.
1. Gli atti o le omissioni tipizzati e sanzionati nel presente provvedimento e nel successivo provvedimento aggiuntivo costituiscono illecito amministrativo in materia di certificazione di efficienza energetica degli edifici, fatte salve le altre responsabilità civili, penali o di altra natura eventualmente concorrenziali.
2. Le violazioni in materia di certificazione energetica degli edifici sono classificate come molto gravi, gravi e minori.
3. Costituiscono infrazioni molto gravi in materia di certificazione energetica degli edifici:
a) Falsificare le informazioni nel rilascio o registrazione dei titoli di efficienza energetica.
b) Agire come tecnico certificatore senza soddisfare i requisiti legali richiesti per farlo.
c) Agire in qualità di mandatario indipendente autorizzato per il controllo della certificazione di efficienza energetica degli edifici senza avere la dovuta autorizzazione rilasciata dall'ente competente.
d) Pubblicizzare nella vendita o locazione di immobili o parti di immobili, una classe di efficienza energetica non supportata da un certificato valido debitamente registrato.
e) Parimenti, saranno infrazioni gravissime le infrazioni gravi previste dal comma 4 quando, nei tre anni precedenti la loro commissione, fosse stata comminata all'autore una sanzione severa per lo stesso tipo di infrazione.
4. Costituiscono reati gravi:
a) Mancato rispetto delle condizioni stabilite nella metodologia di calcolo della procedura base per la certificazione dell'efficienza energetica degli edifici.
b) Mancato rispetto dell'obbligo di presentare il certificato di efficienza energetica all'organismo competente della Comunità Autonoma in materia di certificazione energetica del luogo in cui è ubicato l'edificio, per la sua registrazione.
c) Mancata integrazione dell'attestato di efficienza energetica del progetto nel progetto esecutivo dell'edificio.
d) Esposizione di un'etichetta non corrispondente al certificato di efficienza energetica in corso di validità emesso, registrato e in vigore.
e) Vendere o affittare un immobile senza che il venditore o locatore consegni all'acquirente o locatario il certificato di efficienza energetica, valido, registrato e in vigore.
f) Parimenti, costituiscono delitti gravi i delitti di lieve entità previsti dal comma 5 quando, nell'anno precedente la loro commissione, sia stata inflitta all'autore una sanzione severa per lo stesso tipo di reato.
5. Costituiscono reati minori:
a) Pubblicizzare la vendita o l'affitto di edifici o unità immobiliari che devono avere un certificato di efficienza energetica senza menzionare la loro classe di efficienza energetica.
b) Non esporre l'etichetta di efficienza energetica nei casi in cui è obbligatoria.
c) Il rilascio di titoli di efficienza energetica che non contengono le informazioni minime richieste.
d) Mancato rispetto degli obblighi di rinnovo o aggiornamento dei titoli di efficienza energetica.
e) Mancata inclusione nel Libretto Edilizia dell'attestato di efficienza energetica dell'edificio finito.
f) L'esposizione dell'etichetta di efficienza energetica senza il formato legalmente stabilito e il contenuto minimo.
g) Pubblicizzare la qualifica ottenuta nella certificazione energetica del progetto, quando l'attestazione energetica dell'edificio finito è già disponibile.
h) Eventuali atti od omissioni che violino le disposizioni della certificazione di efficienza energetica quando non sono qualificabili come infrazioni gravi o gravissime.
6. Le infrazioni di cui al presente provvedimento risponderanno, anche a titolo di semplice inosservanza, delle persone fisiche o giuridiche e delle comunità patrimoniali che le commettono.
7. L'istruzione e la risoluzione dei procedimenti disciplinari avviati spettano agli organi competenti delle Comunità Autonome. "
EMENDAMENTO N. 187 (Pagina 109)
FIRMATARIO:
Gruppo Parlamentare Popolare
al Congresso
Alla quinta disposizione aggiuntiva (nuova) Addendum. Si propone di aggiungere un'ulteriore disposizione relativa al regime sanzionatorio in materia di certificazione dell'efficienza energetica degli edifici.
«Quinta disposizione aggiuntiva. Sanzioni in materia di certificazione energetica degli edifici e laurea.
1. I delitti di cui alla quarta disposizione aggiuntiva saranno sanzionati secondo le modalità
a seguire:
a) Reati minori, con la multa da 300 a 600 euro.
b) Reati gravi, con la multa da 601 a 1.000 euro.
c) Reati gravissimi, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.001 a 6.000 euro.
2. Fermo quanto precede, nei casi in cui il beneficio che il reo ha tratto dalla commissione del reato sia superiore all'ammontare delle sanzioni in ogni caso indicate nel comma precedente, la sanzione è irrogata per un importo equivalente a quello del beneficio così ottenuto. Nella graduazione della sanzione si terrà conto del danno prodotto, dell'arricchimento ingiustamente ottenuto e del concorso di intenzionalità o reiterazione».
GIUSTIFICAZIONE
La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa all'efficienza energetica degli edifici è stata parzialmente recepita nell'ordinamento giuridico spagnolo con il regio decreto 235/2013, del 5 aprile, che approva la procedura di base per la certificazione dell'efficienza energetica degli edifici, e regio decreto 238/2013, del 5 aprile, che modifica alcuni articoli e istruzioni tecniche del Regolamento degli impianti termici negli edifici, approvato con regio decreto 1027/2007, del luglio 20. Al fine di recepire integralmente la direttiva 2010/31/UE, e in particolare l'articolo 27 sulle sanzioni, è necessario affrontare la disciplina del regime sanzionatorio in materia (oltre alla normativa sui consumatori e sugli utenti), e la sua inclusione in un norma con forza di legge.
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MODIFICHE E INDICE DELLE MODIFICHE ALL'ART. 121/000045 Progetto di Legge in materia di riqualificazione, rigenerazione e riqualificazione urbana. QUI
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PROGETTO DI LEGGE DI RIABILITAZIONE, RIGENERAZIONE E RISTRUTTURAZIONE URBANA QUI