Approvata la legge 8/2013 sul risanamento, la rigenerazione e il risanamento urbano.
Dopo il suo relativamente rapido passaggio al Senato, la Legge 8/2013 è stata definitivamente approvata senza modifiche e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato il 27 giugno. Dove abbiamo già definito un punto molto importante che interessa il campo della certificazione energetica.
I punti più interessanti della Legge 8/2013 di Recupero, Rigenerazione e Risanamento Urbano:
-. La conservazione come uno dei compiti fondamentali legati all'ambiente urbano.
-. Il regolamento di base di una relazione di valutazione degli edifici. Dove è anche indicato (Pag. 47978) cosa conterrà nella sezione due (Ambito dell'Attestato Energetico):
La Relazione di Valutazione che determina i punti indicati nella sezione precedente, identificherà l'immobile, con espressione del suo riferimento catastale e conterrà, nel dettaglio:
a) La valutazione dello stato di conservazione dell'immobile.
B) La valutazione delle condizioni fondamentali di accessibilità universale e non discriminazione delle persone con disabilità per l'accesso e l'uso dell'edificio, in conformità con le normative vigenti, stabilendo se l'edificio è in grado o meno di apportare ragionevoli adeguamenti per soddisfarle.
C) La certificazione dell'efficienza energetica dell'edificio, con il contenuto e attraverso la procedura prevista per esso dalla normativa vigente.
Quando, ai sensi della normativa regionale o comunale, esiste un Rapporto Tecnico di Verifica che già consenta di valutare i punti indicati alle precedenti lettere a) e b), esso potrà essere integrato con la certificazione di cui alla lettera c), e fornirà gli stessi effetti che la relazione disciplinata dalla presente legge, parimenti, quando contiene tutti gli elementi richiesti da tale norma, può avere gli effetti da essa derivati, sia in termini di eventuale esigenza di sanare le carenze riscontrate, sia quanto in ordine all'eventuale realizzazione degli stessi in sostituzione ed a spese dell'obbligato, indipendentemente dall'applicazione dei provvedimenti disciplinari e sanzionatori che procedono, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica applicabile
-. Accentua le sue prestazioni negli Edifici di tipologia residenziale in edilizia popolare che hanno più di cinquant'anni “E' prevista la possibilità di riabilitazione forzata” e purché non abbiano già superato l'Ispezione Tecnica degli Edifici secondo il proprio regolamento.
-. Ripensare le azioni delle maggioranze all'interno delle comunità di proprietari. Sono definiti i meccanismi per ottenere finanziamenti esterni per una più facile riabilitazione.
-. Appare la figura del “Rapporto di fattibilità economica”.
-. La legge 8/2013 sul risanamento, la rigenerazione e il risanamento urbano stabilisce inoltre la sanzioni e infrazioni in materia di certificazione energetica degli edifici e laurea, che a suo tempo abbiamo già analizzato secondo diverse proposte di emendamento e che sono (Pag. 47989 - 47990):
Terza disposizione aggiuntiva. Infrazioni in materia di certificazione dell'efficienza energetica degli edifici.
1. Gli atti o le omissioni tipizzati e sanzionati nel presente provvedimento e nel successivo provvedimento aggiuntivo costituiscono illecito amministrativo in materia di certificazione di efficienza energetica degli edifici, fatte salve le altre responsabilità civili, penali o di altra natura eventualmente concorrenziali.
2. Le violazioni in materia di certificazione energetica degli edifici sono classificate come molto gravi, gravi e minori.
3. Costituiscono reati molto gravi nel campo della certificazione energetica degli edifici:
a) Falsificare le informazioni nel rilascio o registrazione dei titoli di efficienza energetica.
b) Agire come tecnico certificatore senza soddisfare i requisiti legali richiesti per farlo.
c) Agire in qualità di mandatario indipendente autorizzato per il controllo della certificazione di efficienza energetica degli edifici senza avere la dovuta autorizzazione rilasciata dall'ente competente.
d) Pubblicizzare nella vendita o locazione di immobili o parti di immobili, una classe di efficienza energetica non supportata da un certificato valido debitamente registrato.
e) Parimenti, saranno infrazioni gravissime le infrazioni gravi previste dal comma 4, quando nei tre anni precedenti la loro commissione fosse stata comminata all'autore una sanzione severa per lo stesso tipo di infrazione.
4. Costituiscono reati gravi:
a) Mancato rispetto delle condizioni stabilite nella metodologia di calcolo della procedura base per la certificazione dell'efficienza energetica degli edifici.
b) Mancato rispetto dell'obbligo di presentare il certificato di efficienza energetica all'organismo competente della Comunità Autonoma in materia di certificazione energetica del luogo in cui è ubicato l'edificio, per la sua registrazione.
c) Mancata integrazione dell'attestato di efficienza energetica del progetto nel progetto esecutivo dell'edificio.
d) Esposizione di un'etichetta non corrispondente al certificato di efficienza energetica in corso di validità emesso, registrato e in vigore.
e) Vendere o affittare un immobile senza che il venditore o locatore consegni all'acquirente o locatario il certificato di efficienza energetica, valido, registrato e in vigore.
f) Parimenti, saranno infrazioni gravi le infrazioni minori previste dal comma 5, quando nell'anno precedente la loro commissione fosse stata comminata all'autore una sanzione decisa per lo stesso tipo di infrazione.
5. Costituiscono reati minori:
a) Pubblicizzare la vendita o l'affitto di edifici o unità immobiliari che devono avere un certificato di efficienza energetica senza menzionare la loro classe di efficienza energetica.
b) Non esporre l'etichetta di efficienza energetica nei casi in cui è obbligatoria.
c) Il rilascio di titoli di efficienza energetica che non contengono le informazioni minime richieste.
d) Mancato rispetto degli obblighi di rinnovo o aggiornamento dei titoli di efficienza energetica.
e) Mancata inclusione nel Libretto Edilizia dell'attestato di efficienza energetica dell'edificio finito.
f) L'esposizione dell'etichetta di efficienza energetica senza il formato legalmente stabilito e il contenuto minimo.
g) Pubblicizzare la qualifica ottenuta nella certificazione energetica del progetto, quando l'attestazione energetica dell'edificio finito è già disponibile.
h) Eventuali atti od omissioni che violino le disposizioni della certificazione di efficienza energetica quando non sono qualificabili come infrazioni gravi o gravissime.
6. Le infrazioni tipizzate nella presente disposizione saranno responsabili, anche come semplice inosservanza, delle persone fisiche o giuridiche e delle comunità patrimoniali che le commettono.
7. L'istruzione e la risoluzione dei procedimenti disciplinari avviati spettano agli organi competenti delle Comunità Autonome.
Quarta disposizione aggiuntiva. Sanzioni in materia di certificazione energetica degli edifici e laurea.
1. I reati di cui alla terza disposizione aggiuntiva bis (nuova) sono sanzionati come segue:
- Reati minori, con multa da 300 a 600 euro.
- Reati gravi, con la multa da 601 a 1.000 euro.
- Reati gravissimi, con la multa da 1.001 a 6.000 euro.
2. Fermo restando quanto precede, nei casi in cui il beneficio che il reo ha tratto dalla commissione del reato sia superiore all'ammontare delle pene in ogni caso indicate nel comma precedente, si applica la sanzione per un importo pari al beneficio così ottenuto. Nella graduazione della sanzione si terrà conto del danno prodotto, dell'arricchimento ingiustamente ottenuto e del concorso di dolo o reiterazione.
Ricordiamo che quest'ultimo testo (punto 2) ha già suscitato molto clamore quando è stato citato negli emendamenti presentati in risposta all'ambiguità del testo, applicabile sia al consumatore che al tecnico certificatore.
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