Quali osservazioni aggiungere nel Rapporto di Certificazione Energetica

Rapporto di Certificazione Energetica e sue osservazioni. Un punto chiave.

All'epoca, molto tempo fa -gennaio- abbiamo pubblicato un post riferito al Osservazioni nel Rapporto del Certificato Energetico, ma stiamo ampliando tali informazioni in risposta all'attualità e ci sembra coerente, e a nostro avviso responsabile, condividere tali Informazioni con i Tecnici Certificatori affinché offrano un più solido Certificato di Efficienza Energetica.

Credo che tutti i Tecnici Certificatori debbano comprendere che la redazione del Certificato Energetico suppone di dare "fede" ad una serie di caratteristiche che ricadono su uno specifico immobile. Laddove il Tecnico che sottoscrive tale Documento assume una serie di responsabilità sia nei confronti del nostro cliente che nei confronti delle Amministrazioni competenti. Laddove la sezione delle osservazioni sui certificati energetici acquisisce la sua importanza.

A questo punto, dovremmo includere una serie di Osservazioni -a nostro avviso- che supportino la redazione coerente e professionale prima di possibili azioni legali da parte del nostro cliente o di altri enti…. Quali osservazioni aggiungere nella relazione del certificato energetico?

Osservazioni sul rapporto del certificato energetico:

1.- Una sezione che ritengo importante e nell'ultima versione del programma CE3X (On the Label) è scomparsa una frase che potrebbe interessarci (non credo che non compaia più in CE3) dato che i programmi per edifici esistenti calcolati sulla base di un Rating standard. Aggiungerebbe:

“Si osserva che il Consumo di Energia e le sue Emissioni di Anidride Carbonica sono quelli ottenuti dal Programma…, per le normali condizioni di funzionamento e di occupazione. Il consumo energetico effettivo dell'edificio e le sue emissioni di anidride carbonica dipenderanno, tra gli altri fattori, dalle condizioni operative e di funzionamento dell'edificio e dalle condizioni climatiche".

* Ricordiamo che nel Decreto 47/2007 per le Nuove Costruzioni, la sua comparsa era obbligatoria (Allegato II. Punto 5)

2.- L'unico modo per identificare un immobile è tramite Catasto, dal momento che il nostro cliente non ci fornirà alcun Documento anagrafico, contemplando due casi:

2.1.- Rif. catastale è dalla matrice o i suoi dati non corrispondono:

“Si osserva che vi sono discrepanze tra la realtà fisica dell'immobile ed i dati ricavati secondo il Rif. Catastale Indicato nella presente Relazione, in termini di descrizione e/o ubicazione, che non induca dubbi circa la sua identificazione o caratteristiche e che non prevedibilmente influenzano i titoli emessi in questo Certificato. "

2.1.- Non abbiamo o non possiamo ottenere il Rif. Catastale:

"Si osserva che non è stato possibile conoscere il riferimento catastale dell'immobile né è stato possibile ottenere i dati catastali dello stesso mediante consultazione telematica all'Ufficio Catastale Virtuale".

3.- Dati del cliente:

"Si osserva che le informazioni allegate nella sezione "Dati Cliente" della presente Relazione sono quelle fornite verbalmente dall'Ufficio del Registro dell'immobile."

4.- Con riferimento al pattern ombra, poiché la raccolta dati sarà generica:

“Si osserva che lo “Shadow Pattern” contemplato ai fini della presente Relazione si riferisce alla migliore approssimazione che è stata possibile ottenere per la tipologia analizzata il Tecnico Assistente del processo di Certificazione Energetica dell'Edificio. Limitato solo a una raccolta di dati generici dell'ambiente. "

5.- Per quanto riguarda i miglioramenti proposti, penso che sia importante che appaiano valori coerenti. Un esempio potrebbero essere quelli forniti nel programma CE3X:

"Si osserva che le migliorie proposte e le voci generiche dei costi di costruzione adottate nell'analisi economica per un aumento del possibile miglioramento del loro rating sono indicative. Sulla base di dati estratti da riviste specializzate, tenendo conto della sua ubicazione, della situazione attuale del mercato, della tipologia e delle qualità del bene da certificare."

6.- In merito alla visita (A chi può interessare):

“Si osserva che il Tecnico Competente o Assistente Tecnico del Processo di Certificazione Energetica degli Edifici che sottoscrive la presente Relazione non è responsabile dell'eventuale sussistenza di vizi occulti, alterazioni impiantistiche e costruttive dell'immobile, che possano pregiudicare la qualificazione espressa in Rapporto. I dati ricavati dalle verifiche dell'immobile in questo verbale si sono limitati alla sola ispezione oculare dello stesso “in situ”.”

7.- Un'altra osservazione da aggiungere da tenere in considerazione è il periodo di validità del Rapporto di Certificazione Energetica secondo:

“Si osserva che la presente Relazione ha una validità massima di 10 anni, da computarsi, secondo i requisiti stabiliti dall'organo competente della Comunità Autonoma in materia di certificazione energetica degli edifici. Ciò determinerà le condizioni specifiche per procedere al suo rinnovo o aggiornamento».

8.- Osservazione sul tecnico ausiliario "Tecnico assistente":

“Si osserva che la raccolta dei dati nella visita pratica “in situ” sull'immobile da certificare è raccolta dal Tecnico Assistente del processo di Certificazione Energetica degli Edifici la cui figura è descritta nel Regio Decreto 235/2013, 5 aprile, con il quale approvata la procedura base per la certificazione di Efficienza Energetica degli edifici”.

“Si osserva che i dati adottati nella presente Relazione per la redazione del Certificato di Efficienza Energetica sono quelli forniti dal Tecnico Assistente del processo di Certificazione Energetica degli Edifici”.

Il Tecnico Assistente del processo di Certificazione Energetica degli Edifici di questo Rapporto è:

Nome e Cognome:….Laurea Competente:…

DNI: …

Ditta… .

9.- "Firme" dei Tecnici competenti, ove applicabili:

“Si precisa che il presente Documento non avrà validità legale, responsabilità civile, amministrativa o di altra natura qualora NON compaia la firma del “Tecnico Competente” e del “Tecnico Assistente del processo di Certificazione Energetica dell'Edificio”, entrambi Tecnici descritti nel il Real Decreto 235/2013, 5 aprile. Figure coinvolte nel processo di certificazione energetica degli edifici contenuto nel presente Documento”.

10.- Osservazione del "Registro"

“Si osserva che sia il “Tecnico Competente” che il “Tecnico Assistente del processo di Certificazione Energetica degli Edifici” non saranno ritenuti responsabili, né nel presente, né in futuro, delle richieste condizioni legali, economiche o di altra natura che determinato dalle Comunità Autonome per la Registrazione dei Titoli di Efficienza Energetica come stabilito dal Regio Decreto 235/2013, 5 aprile, che approva la procedura di base per la certificazione di Efficienza Energetica degli edifici nella Terza Disposizione Transitoria. Registrazione dei titoli di Efficienza Energetica."

11.- Osservazione del “Prezzo dell'Energia” Nel caso in cui siano presi in considerazione nella Relazione.

“Si osserva che i Prezzi dell'Energia adottati nell'analisi economica di questo Rapporto sono relativi al netto. Senza alcuna applicazione di tasse energetiche, canoni, IVA…ecc.”

12.- Osservazione della proprietà senza servizi.

"Si osserva che l'immobile da certificare in questo Documento non dispone delle agevolazioni minime per effettuare la corretta certificazione dell'efficienza energetica degli edifici. Adottando un'ipotesi con valori medi, che si ritiene necessario per soddisfare il fabbisogno energetico dell'immobile in normali condizioni di esercizio e di occupazione.”

13.- Si devono osservare quei calcoli assunti dal Tecnico che rappresentano un'azione non compresa nel Programma utilizzato per la redazione del Certificato Energetico.

Il glossario delle osservazioni nel Rapporto di Certificazione Energetica fornito è di nostra scrittura, tenuto conto della nostra esperienza e con l'obiettivo di “coprirci le spalle” contro eventuali azioni legali. Sarebbe interessante poter raccogliere opinioni diverse su questo argomento.

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