Risposte alle domande sulla certificazione energetica dell'IDAE

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Nuovo documento di risposte alle domande più frequenti del Regio Decreto 235/2013 in materia di certificazione energetica rilasciato dall'IDAE.

IDAE emette un nuovo documento di "RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI SUL REGIO DECRETO 235/2013, DEL 5 APRILE, CHE APPROVA LA PROCEDURA DI BASE PER LA CERTIFICAZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI" dove chiariscono diversi punti chiave.

Questo documento raccoglie le domande più frequenti in merito alla certificazione dell'efficienza energetica degli edifici, in relazione ai seguenti aspetti:

1. Tecnici competenti.
2. Ambito di applicazione.
3. Edifici occupati da un ente pubblico.
4. Edifici abitualmente frequentati dal pubblico.
5. Condizioni tecnico-amministrative relative ai titoli di efficienza energetica.
6. Etichetta di efficienza energetica.

Di seguito riportiamo quasi tutte le informazioni contenute nel documento di risposte alle domande più frequenti sul Regio Decreto 235/2013 poiché riteniamo che sia rilevante pubblicizzare tutti i suoi punti in materia di certificazione energetica:

In qualità di tecnici competenti (Tecnici Certificatori) in materia di certificazione energetica designa:

  1. Architetti
  2. Architetti tecnici.
  3. Periti quantitativi.
  4. Ingegnere aeronautico
  5. Ingegnere agricolo
  6. Ingegnere di strade, canali e porti
  7. Ingegnere industriale
  8. Il mio ingegnere
  9. Ingegnere di montagna
  10. Ingegnere navale e oceanico
  11. Ingegnere delle telecomunicazioni
  12. Ingegnere tecnico aeronautico
  13. Ingegnere tecnico agrario
  14. Ingegnere tecnico forestale
  15. Ingegnere tecnico industriale
  16. Ingegnere tecnico minerario
  17. Ingegnere tecnico navale
  18. Ingegnere Tecnico dei Lavori Pubblici
  19. Ingegnere tecnico delle telecomunicazioni
  20. Geometra Ingegnere Tecnico

Ambito di applicazione del regio decreto 235/2013:

2.1.- Alle abitazioni escluse dalla Legge sulla Locazione Urbana si applica il Regio Decreto 235/2013?

Alle abitazioni escluse dalla Legge sulla Locazione Urbana non si applicherà il Regio Decreto 235/2013, in quanto non si tratta di una nuova locazione, ma di una diversa occupazione dell'immobile o di parte di esso.

2.2.- È obbligatorio ottenere il certificato per camere d'albergo, case rurali o spazi per eventi?

L'ottenimento del certificato di efficienza energetica non è obbligatorio per le camere d'albergo, le stanze delle case rurali o gli spazi per eventi, poiché in questi casi non esiste un contratto di locazione secondo la Legge sulla Locazione Urbana.

2.3.- Cosa si intende per riforme importanti?

Riforme importanti sono quelle in cui si rinnova più del 25 per cento della dotazione totale, o si cambia l'insieme degli impianti termici o il tipo di combustibile.

2.4.- A chi si applica l'esenzione di una grande riforma?

Sono esentati solo gli edifici acquistati per demolire o per realizzare una grande riforma, il resto è necessario per ottenere il certificato di efficienza energetica.

2.5.- Gli edifici o parte di essi che hanno già il certificato di efficienza energetica rilasciato in base al regio decreto 47/2007, devono essere adeguati dal 1 giugno al certificato stabilito dal regio decreto 235/2013?

No, i certificati redatti in base al regio decreto 47/2007 sono validi e il loro aggiornamento non è necessario fino alla scadenza del loro periodo di validità.

2.6.- I garage ei depositi di un edificio devono ottenere il certificato di efficienza energetica?

L'ottenimento dell'attestato di efficienza energetica non è obbligatorio per le autorimesse oi locali di deposito di un edificio in quanto non è considerato “parte di un edificio” secondo la definizione stabilita nella sezione 3.r dell'articolo 1 del Regio Decreto, ed inoltre, Secondo il Codice Tecnico dell'Edilizia, sono considerati spazi non abitabili.

Edifici occupati da un ente pubblico:

3.1.- Cosa si intende per autorità pubblica?

Ai sensi della prima disposizione aggiuntiva del Regio Decreto 235/2013, per enti pubblici si intendono le Pubbliche Amministrazioni tali e quali
elencati nell'articolo 2 della legge 30/1992, del 26 novembre, sul regime giuridico delle pubbliche amministrazioni e sul procedimento amministrativo comune.

3.2.- Quando gli edifici di proprietà pubblica, occupati da un ente pubblico e abitualmente frequentati dal pubblico, devono ottenere il certificato di efficienza energetica ed esporre l'etichetta di efficienza energetica?

Gli edifici di proprietà pubblica, occupati da un ente pubblico e regolarmente frequentati dal pubblico, devono essere muniti del certificato di efficienza energetica e dell'etichetta di efficienza energetica a partire dal 1 giugno 2013, quando la loro superficie utile totale è superiore a 500 m2. E dal 9 luglio 2015 quando la sua superficie utile è maggiore di 250 m2. La determinazione della loro regolare frequentazione da parte del pubblico sarà determinata dall'autorità responsabile dell'immobile, la quale dovrà tenere conto dell'eventuale presenza significativa di persone all'esterno dell'edificio, motivata dalla necessità di espletare procedure o procedure di qualsiasi tipo quale valore esemplare di questa mostra davanti ai cittadini.

3.3.- Quando gli edifici in locazione, occupati da un'autorità pubblica e regolarmente frequentati dal pubblico, devono ottenere il certificato di efficienza energetica ed esporre l'etichetta di efficienza energetica?

Gli edifici in locazione, sia nuovi che esistenti, occupati da un ente pubblico e regolarmente frequentati dal pubblico, devono essere muniti del certificato di efficienza energetica e dell'etichetta di efficienza energetica alla data del 31 dicembre 2015, quando la loro superficie utile complessiva è superiore a 250 mq.

Edifici abitualmente frequentati dal pubblico:

4.1.- Quando gli edifici di proprietà privata che hanno una superficie utile totale superiore a 500 m2 e che sono regolarmente frequentati da edifici di proprietà privata devono esibire l'etichetta di efficienza energetica?
il pubblico?

Gli edifici di proprietà privata che hanno una superficie utile complessiva superiore a 500 m2 e che sono regolarmente frequentati dal pubblico devono ottenere il certificato di efficienza energetica quando vengono costruiti, venduti o affittati. Quando questi edifici hanno il certificato di efficienza energetica, avranno l'obbligo di esporre l'etichetta di efficienza energetica a partire dal 1 giugno 2013.

Condizioni tecniche e amministrative relative ai titoli di efficienza energetica:

5.1.- Quando interviene l'obbligo di ottenere l'attestato di efficienza energetica nei nuovi edifici (tra la pubblicazione del Regio Decreto 235/2013 e il 1 giugno 2013)?

L'obbligo di ottenere l'attestato di efficienza energetica per i nuovi edifici (in fase di progetto e in fase di ultimazione della costruzione) è intervenuto dall'entrata in vigore del Regio Decreto 235/2013.
Nel caso di edifici esistenti, l'obbligo di ottenimento del certificato di efficienza energetica decorre dal 1 giugno 2013. In tutti i casi (nuovi ed esistenti), tali certificati saranno richiesti nei contratti di compravendita o locazione a partire dal 1 giugno 2013. 2013.

5.4.- Che tipo di certificato di efficienza energetica deve essere ottenuto da edifici costruiti che non hanno ancora un certificato di prima occupazione?

Gli edifici costruiti dopo l'entrata in vigore dell'abrogato Regio Decreto 47/2007, hanno l'obbligo di possedere l'attestato di certificazione energetica dell'edificio finito. Nel caso in cui non l'avessero ottenuto al momento della richiesta, dovranno essere in possesso del certificato di ultimazione edilizia al 1 giugno 2013, che sarà calcolato con il
Programma di riferimento Calener o qualsiasi altro strumento riconosciuto per le nuove costruzioni.

5.5- Al momento dell'offerta o della pubblicità di un edificio o di un'unità immobiliare in vendita o in affitto, è necessario essere in possesso dell'attestato di efficienza energetica o sarebbe sufficiente la classe di efficienza energetica espressa sull'etichetta di efficienza energetica?

Sì, è necessario avere il certificato di efficienza energetica firmato dal tecnico competente e l'etichetta di efficienza energetica.

5.6.- In quale momento il committente o il proprietario di un edificio esistente o di parte di esso deve registrare, davanti all'organo competente della Comunità Autonoma in materia di certificazione energetica degli edifici, il certificato di efficienza energetica?

Sebbene non vi sia un periodo regolamentato, e fermo restando il fatto che può essere regolamentato dalle Comunità Autonome, una volta che il tecnico competente predispone il certificato di efficienza energetica dell'immobile o di parte di esso, il committente o proprietario deve richiedere la registrazione del il documento nella registrazione che abilita la Comunità Autonoma alla sua registrazione ed effetti tempestivi. L'obbligo del promotore o titolare di presentare tale certificato per l'iscrizione si intenderà assolto con la domanda di iscrizione all'anagrafe del presente atto davanti all'organo competente della Comunità Autonoma.

Etichetta di efficienza energetica:

6.1.- Chi è responsabile dell'ottenimento del certificato di efficienza energetica e dell'esposizione dell'etichetta?

Ai sensi dell'articolo 5 del Regio Decreto, spetta al promotore o proprietario dell'immobile o di parte di esso il compito di commissionare la certificazione energetica dell'edificio, che gli conferisce il diritto di utilizzare l'etichetta di efficienza energetica. Pertanto, spetta al promotore o proprietario dell'immobile l'obbligo di esporre l'etichetta in tutte le offerte, promozioni e pubblicità finalizzate alla vendita o alla locazione dell'immobile o unità di esso.

6.2.- È consentito modificare le dimensioni dell'etichetta di efficienza energetica nella pubblicità della vendita o dell'affitto di edifici?

Sebbene il modello di etichetta approvato stabilisca un formato e una dimensione con dimensioni standardizzate, per l'inclusione dell'etichetta di efficienza energetica nella pubblicità per la vendita o l'affitto di edifici, l'etichetta può essere ridotta o ampliata purché il formato venga mantenuto e le proporzioni stabilite ed è leggibile.

Sarà inoltre consentito che, mantenendo il formato e le proporzioni, vengano mostrate solo le scale e i valori dell'etichetta come mostrato nella figura seguente:

La pubblicità deve includere l'etichetta di efficienza energetica, consentendo solo la visualizzazione delle scale e dei valori in brochure o portali immobiliari e menzionare solo il rating negli annunci stampa. Nelle locandine per la vendita o l'affitto che vengono poste all'esterno degli edifici, e in cui compare solo un recapito telefonico di contatto, non è necessario che appaia la classe energetica.

Tutto ciò fermo restando il fatto che la Comunità Autonoma può stabilire, nei regolamenti che sviluppa il presente Regio Decreto, altre esigenze o prescrizioni al riguardo.

6.3.- È consentito inserire un logo sull'etichetta di efficienza energetica?

Sì, è consentito inserire sull'etichetta un logo della Comunità Autonoma corrispondente, a condizione che le sue dimensioni siano le stesse di quelle stabilite per le dimensioni della bandiera dell'Unione Europea nella parte inferiore destra dell'etichetta e a condizione che non sovrapporsi ai dati riportati nel modello di etichetta approvato o portare a malintesi.

6.4.- Come viene identificato l'edificio certificato nell'etichetta di efficienza energetica?

Il modello di etichetta approvato stabilisce che rifletterà l'indirizzo dell'edificio o parte dell'edificio, nonché il suo riferimento catastale. Poiché il certificato di efficienza energetica è unico, l'etichetta di efficienza energetica può corrispondere a un solo certificato. Nel caso in cui l'immobile o parte di fabbricato presenti più cataste, il numero corrispondente all'anagrafe rifletterà tale circostanza, essendo troncato nelle cifre rappresentative. Fermo quanto precede, nella registrazione dei titoli di efficienza energetica presso l'ente competente può essere richiesto l'elenco completo dei riferimenti catastali cui il certificato si riferisce.

6.5.- Il proprietario di un appartamento per vacanze che intende pubblicizzarlo in affitto per questo uso temporaneo, deve inserire l'etichetta energetica nella sua offerta?

No, ai sensi della sezione 2.g) dell'articolo 2 del Regio Decreto, non sei obbligato a includere l'etichetta nella tua offerta pubblicitaria

6.6.- Il proprietario di un appartamento che è stato normalmente utilizzato come residenza temporanea per uso turistico e intende pubblicizzarlo per la vendita, deve inserire l'etichetta energetica nella sua offerta?

Sì, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 235/2013, è il promotore o proprietario dell'immobile o di parte di esso che è responsabile della messa in esercizio dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio e dell'affissione dell'etichetta

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