Aggiungiamo alcuni dubbi risolti dall'IDAE in merito alla certificazione energetica degli edifici senza impianti.
In base alla nuova normativa applicabile in materia di Regio Decreto 235/2013. “Procedura Base per la Certificazione di Efficienza Energetica degli Edifici” Con entrata in vigore a livello Nazionale dal 14/05/2013. Abbiamo diversi dubbi che riteniamo debbano essere risolti per poter fornire ai nostri clienti una Certificazione Energetica adeguata e di qualità.
DOMANDA 1: abbiamoun locale commerciale in "Lordo" senza finiture, senza impianti, in edificio residenziale di 20 anni. Possiamo ottenere il certificato energetico di detti locali?
-Comprendiamo due opzioni:
A) -Non possiamo certificare il locale in quanto non ne conosciamo la destinazione…potrebbe essere un bar, caffetteria, negozio…ecc.
B) -Si fa un presupposto di base degli impianti nei locali e l'assunto adottato si osserva nel Rapporto di Certificazione Energetica.
Come agire in questa situazione?
DOMANDA 2: Abbiamo una casa cheNON dispone di ACS (acqua calda sanitaria) e nemmeno di qualsiasi installazione, in palazzina residenziale abitata da 10 anni.
-Comprendiamo due opzioni:
A) -Non possiamo certificare l'abitazione in quanto non conosciamo l'ACS e/o non ha le strutture minime per abitare l'immobile… E il programma CE3X non contempla questo presupposto.
B) -Si fa un presupposto di base di installazione di ACS e/o impianti minimi e l'ipotesi adottata si osserva nel Rapporto di Certificazione Energetica.
Come agire in questa situazione?
…
RISPONDERE:
In merito alla questione sollevata, La informiamo di quanto segue:
Come indicato nel regio decreto 235/2013, del 5 aprile, che approva la procedura di base per la certificazione dell'efficienza energetica degli edifici, nell'articolo 2, "Ambito di applicazione" è indicato:
“1. Questa Procedura Base sarà applicabile a:
(… )
b) Edifici o parti di edifici esistenti che vengono venduti o affittati a un nuovo
locatario, a condizione che non abbiano un certificato valido.
(… )”
Ecco perché i locali commerciali devono avere il certificato di efficienza energetica quando vengono venduti o affittati a un nuovo inquilino. Nel certificarlo, il tecnico certificatore deve tenere conto dell'efficienza energetica dei locali da certificare. Come indicato nel RD 235/2013, è definito:
“i) Efficienza energetica di un edificio: consumo energetico, calcolato o misurato, ritenuto necessario per soddisfare la domanda energetica dell'edificio in condizioni normali di esercizio e di occupazione, che comprenderà, tra l'altro, l'energia consumata per il riscaldamento, il raffreddamento , ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione.”
Quando invece si utilizza una procedura semplificata per la certificazione dell'efficienza energetica degli edifici esistenti, è indicata come “per qualificare un edificio residenziale è necessario un sistema ACS”. Puoi consultarlo attraverso i Manuali d'uso dei documenti riconosciuti per la certificazione di efficienza energetica disponibili sul sito Minetur:
Accesso…. QUI.
Pertanto, per effettuare la corretta certificazione dell'efficienza energetica degli edifici, è necessario introdurre almeno un impianto ACS.
Un'altra opzione è quella di utilizzare la procedura di riferimento generale o Calener, in cui altre considerazioni possono essere prese in considerazione quando si effettuano questi certificati.
Ci auguriamo che possa aiutare i tecnici certificati.