Non abbiamo agevolazioni in Certificazione Energetica

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Cosa succede non avendo agevolazioni nel certificato energetico. Come agirà il Tecnico Certificatore?

Aggiungiamo alcuni dubbi risolti dall'IDAE in merito alla certificazione energetica degli edifici senza impianti.

In base alla nuova normativa applicabile in materia di Regio Decreto 235/2013. “Procedura Base per la Certificazione di Efficienza Energetica degli Edifici” Con entrata in vigore a livello Nazionale dal 14/05/2013. Abbiamo diversi dubbi che riteniamo debbano essere risolti per poter fornire ai nostri clienti una Certificazione Energetica adeguata e di qualità.

Come si comporterà il Tecnico Certificatore davanti ad un immobile che non ha agevolazioni nel certificato energetico?

DOMANDA 1: abbiamoun locale commerciale in "Lordo" senza finiture, senza impianti, in edificio residenziale di 20 anni. Possiamo ottenere il certificato energetico di detti locali?

-Comprendiamo due opzioni:
A) -Non possiamo certificare il locale in quanto non ne conosciamo la destinazione…potrebbe essere un bar, caffetteria, negozio…ecc.
B) -Si fa un presupposto di base degli impianti nei locali e l'assunto adottato si osserva nel Rapporto di Certificazione Energetica.

Come agire in questa situazione?

DOMANDA 2: Abbiamo una casa cheNON dispone di ACS (acqua calda sanitaria) e nemmeno di qualsiasi installazione, in palazzina residenziale abitata da 10 anni.

-Comprendiamo due opzioni:
A) -Non possiamo certificare l'abitazione in quanto non conosciamo l'ACS e/o non ha le strutture minime per abitare l'immobile… E il programma CE3X non contempla questo presupposto.
B) -Si fa un presupposto di base di installazione di ACS e/o impianti minimi e l'ipotesi adottata si osserva nel Rapporto di Certificazione Energetica.

Come agire in questa situazione?

RISPONDERE:

In merito alla questione sollevata, La informiamo di quanto segue:

Come indicato nel regio decreto 235/2013, del 5 aprile, che approva la procedura di base per la certificazione dell'efficienza energetica degli edifici, nell'articolo 2, "Ambito di applicazione" è indicato:

“1. Questa Procedura Base sarà applicabile a:

(… )

b) Edifici o parti di edifici esistenti che vengono venduti o affittati a un nuovo

locatario, a condizione che non abbiano un certificato valido.

(… )”

Ecco perché i locali commerciali devono avere il certificato di efficienza energetica quando vengono venduti o affittati a un nuovo inquilino. Nel certificarlo, il tecnico certificatore deve tenere conto dell'efficienza energetica dei locali da certificare. Come indicato nel RD 235/2013, è definito:

i) Efficienza energetica di un edificio: consumo energetico, calcolato o misurato, ritenuto necessario per soddisfare la domanda energetica dell'edificio in condizioni normali di esercizio e di occupazione, che comprenderà, tra l'altro, l'energia consumata per il riscaldamento, il raffreddamento , ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione.”

Quando invece si utilizza una procedura semplificata per la certificazione dell'efficienza energetica degli edifici esistenti, è indicata come “per qualificare un edificio residenziale è necessario un sistema ACS”. Puoi consultarlo attraverso i Manuali d'uso dei documenti riconosciuti per la certificazione di efficienza energetica disponibili sul sito Minetur:

Accesso…. QUI.

Pertanto, per effettuare la corretta certificazione dell'efficienza energetica degli edifici, è necessario introdurre almeno un impianto ACS.

Un'altra opzione è quella di utilizzare la procedura di riferimento generale o Calener, in cui altre considerazioni possono essere prese in considerazione quando si effettuano questi certificati.

Ci auguriamo che possa aiutare i tecnici certificati.

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