Assicurazione di responsabilità civile e certificato energetico

Tutti ragioniamo sul fatto che l'assicurazione di responsabilità civile e il certificato energetico dovrebbero andare di pari passo quando emettiamo un rapporto di certificazione energetica.

Il Infrazioni in materia di certificazione dell'efficienza energetica degli edifici che vengono sollevate nella Legge 8/2013 di Risanamento, Rigenerazione e Ristrutturazione Urbana, non sono uno scherzo! Li puoi vedere in "Infrazioni in materia di certificazione energetica"

Dalla mia personale opinione ho la sensazione che siano più riscosse che efficaci visto che forse esistono altri mezzi per far rispettare in modo adeguato e coerente una Norma (Regio Decreto 235/2013) iniziata in fretta e con molteplici questioni senza chiarire tanto davanti al Tecnico Certificatore come consumatore.

Invece di una sanzione economica, andiamo in un'altra strada! Non potevano applicare altri metodi; Dagli esami di stato per determinare le conoscenze dei Tecnici Certificati all'interdizione dalla professione come applicata in alcuni altri paesi. Altrettanto efficace - credo - e senza che la nostra tasca malconcia continui ad aumentare il suo buco.

Dobbiamo chiarire una questione, non tutte le assicurazioni di responsabilità civile che abbiamo attraverso le nostre scuole ci servono prima di azioni legali, prima dobbiamo verificare se la clausola pertinente è inclusa e poi ribadire che sebbene il nostro rapporto di certificazione energetica non sono un visto (Se è il caso), detta assicurazione continua a coprirlo.

Le certificazioni possono essere rilasciate SENZA assicurazione di responsabilità civile?

È una domanda in cui tutti noi vogliamo sentire il "SI". Non perché non vogliamo avere l'assicurazione ed essere protetti da qualsiasi azione legale, ma piuttosto per il costo che dovremo sostenere al momento dell'assunzione. Che se guardiamo ai prezzi che vengono offerti nel mercato della certificazione energetica, penso che dovremo fare alcune relazioni per coprire tale esborso. E credetemi, siamo tantissimi Tecnici per una torta non tanto grande!

Quali normative mi tutelano per confermare che NON è necessario avere un'assicurazione di responsabilità civile per poter esercitare la professione di Tecnico certificatore?

A tal proposito aggiungo una risposta rilasciata da un collega Eduardo Martin del Toro (Con Pag. Web più che interessante http://blog.deltoroantunez.com/) che penso valga la pena che tutti conosciamo, per la sua semplicità e chiarezza:

"In nessun caso è obbligatoria l'assicurazione di responsabilità civile per un libero professionista. Sì, è consigliato esercitare alcuni esercizi lavorativi come l'edilizia, ma non mi sembra logico solo per lo sviluppo delle certificazioni.

Sfondo:

La prima cosa che si può dire su questo argomento è che la legge 38/1999, del 5 novembre, sulla pianificazione edilizia, non ne fa menzione quando avrebbe potuto farlo. Non invano si menziona l'obbligo di contrarre un'assicurazione danni alla proprietà o un'assicurazione fideiussoria per il Promotore e Appaltatore delle opere edili nell'articolo 17. Sebbene valga la pena ricordare che è il precetto legale, si applica solo agli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della legge; Per il resto si applicherà l'articolo 1591 del codice civile o la disciplina dei contratti. La prima cosa che si può dire su questo argomento è che la legge 38/1999, del 5 novembre, sulla pianificazione edilizia, non ne fa menzione quando avrebbe potuto farlo. Non invano si menziona l'obbligo di contrarre un'assicurazione danni alla proprietà o un'assicurazione fideiussoria per il Promotore e Appaltatore delle opere edili nell'articolo 17. Sebbene valga la pena ricordare che è il precetto legale, si applica solo agli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della legge; Per il resto si applicherà l'articolo 1591 del codice civile o la disciplina dei contratti.

Obbligo dello Stato prima del certificato energetico:

Tuttavia, nonostante la citata legge menzioni la responsabilità dell'architetto e dell'artigiano davanti al certificato di efficienza energetica, non obbliga la contrattazione di assicurazione nel senso che avrebbe potuto essere fatta se il legislatore lo avesse voluto, come richiamato nell'art. l'articolo 75 della Legge sui contratti assicurativi: “L'assicurazione della responsabilità civile sarà obbligatoria per l'esercizio delle attività determinate dal Governo. ". Parimenti, l'articolo 21.1 della legge 17/2009, del 23 novembre, sul libero accesso alle attività e ai servizi e sul loro esercizio, prevede che:" , la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale o altra garanzia equivalente che copra i danni che possono causa nella fornitura del servizio, nei casi in cui i servizi da essi forniti presentano un rischio diretto e specifico per la salute o l'incolumità di un destinatario o di un terzo, o per la sicurezza finanziaria del destinatario. La garanzia richiesta deve essere proporzionata alla natura e alla portata del rischio coperto”.

Associazioni professionali prima della certificazione energetica:

Una questione diversa è che il professionista oi professionisti costituiscono una società di architettura professionale. Allora ci troveremmo di fronte ad un altro scenario, quello della legge 2/2007, del 15 marzo, delle società professionali, che obbliga, secondo l'articolo 11.3, a mantenere un'assicurazione che copra la responsabilità in cui possono incorrere nell'esercizio del attività o attività che costituiscono l'oggetto sociale”.

Dopo vari interessanti pareri di colleghi, li condivido in questo post:

Catalogna:

La Catalogna secondo "Llei 7/2006" secondo gli articoli 37 e 38 richiede che i tecnici competenti che sviluppano la loro professione di tecnici ed effettuano certificazioni energetiche siano collegiali. Per essere un membro registrato, è necessaria un'assicurazione di responsabilità minima obbligatoria. Attenzione, il certificato potrebbe non essere avallato, ma il tecnico deve essere registrato.

Andalusia:

Legge 10/2003, del 6 novembre, che regola le associazioni professionali dell'Andalusia:
Articolo 27. Doveri.
I compiti del collegio sono:
a) Osservare gli obblighi della professione e tutti quelli derivanti dall'interesse pubblico che giustifica la creazione della rispettiva associazione professionale.
b) Rispettare gli statuti, le regole di funzionamento e il regime interno del collegio, nonché gli accordi adottati dagli organi direttivi.
c) Avere coperto da assicurazione i rischi di responsabilità civile che possono sorgere a seguito dell'esercizio professionale.

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