L'amministrazione deve acquisire edifici efficienti dal punto di vista energetico

La pubblica amministrazione e il suo obbligo nell'acquisto di edifici energetici

Dare l'esempio è un'esigenza che i cittadini devono percepire e dalle pubbliche amministrazioni spagnole possiamo riconoscere che mancano di iniziativa di fronte al rispetto della Direttiva Europea sull'Efficienza Energetica 2012/27/UE.

Dopo la presentazione del Piano d'azione nazionale spagnolo per l'efficienza energetica 2014-2020 e il Strategia a lungo termine per il risanamento energetico nel settore edile subiamo il relativo "schiaffo" dal Unione europea con l'apertura di un procedimento giudiziario per mancato rispetto e adeguato recepimento della normativa europea in efficienza energetica (Va notato che altri 23 paesi sono nella stessa situazione). Di fronte a questa situazione, che può comportare un esborso economico che i cittadini potrebbero non essere in grado di valutare o riconoscere, l'Amministrazione deve indubbiamente agire.

Questa settimana il nuovoLegge 15/2014, del 16 settembre, sulla razionalizzazione del settore pubblico e altri provvedimenti di riforma amministrativa (BOE nº 226 del 17/09/2014) dove tra le tante altre questioni si richiede che il le amministrazioni dovranno acquisire beni, servizi ed edifici ad alta prestazione energetica in conformità alla Direttiva Europea e seguendo la roadmap del suddetto Piano e Strategia.

Cosa ci dice la Nuova Legge 15/2014, del 16 settembre, sulla razionalizzazione della Pubblica Amministrazione sugli edifici ad alta efficienza energetica?

Tredicesima disposizione aggiuntiva. L'efficienza energetica nelle acquisizioni delle Pubbliche Amministrazioni integrate nella Pubblica Amministrazione dello Stato.

1. Le Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del Testo unico dei contratti della Pubblica Amministrazione, approvato con regio decreto legislativo n. 3/2011, del 14 novembre (Accesso al Doc. QUI referenziato a Pagina-3), che appartengono al settore pubblico dello Stato, Potranno acquistare solo beni, servizi ed edifici ad alta prestazione energetica, nella misura in cui ciò è coerente con la redditività, la sostenibilità economica, la sostenibilità in senso lato, idoneità tecnica, nonché sufficiente competenza, come indicato nell'allegato alla presente legge.

Il L'obbligo di cui al comma precedente si applicherà agli appalti di forniture, servizi e lavori il cui esito sia la costruzione di un immobile., purché di valore estimativo pari o superiore alle soglie dei contratti che determinano l'assoggettamento ad una disciplina armonizzata prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del Testo Unico della Pubblica Amministrazione. Allo stesso modo, sarà applicabile all'acquisizione o alla locazione di edifici.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica ai contratti delle Forze Armate solo nella misura in cui la sua applicazione non dia luogo ad alcun conflitto con la loro natura e con gli obiettivi fondamentali della loro attività. L'obbligo non si applica ai contratti di fornitura di materiale militare, inteso come equipaggiamento specificamente progettato o adattato a fini militari destinati ad essere utilizzati come armi, munizioni o materiale bellico, la cui contrattazione è disciplinata dalla Legge 24/2011, del mese di agosto 1, sui contratti della Pubblica Amministrazione nei settori della difesa e della sicurezza.

3. Per il Ministero dell'Industria, dell'Energia e del Turismo, saranno promosse azioni volte a garantire che i diversi soggetti del settore pubblico autonomo e locale acquisiscano beni, servizi ed edifici ad alta prestazione energetica.

Allo stesso modo, per Ministeri dell'Industria, dell'Energia e del Turismo, delle Finanze e delle Pubbliche Amministrazioni, saranno intraprese le azioni necessarie affinché le stazioni appaltanti, nelle gare per appalti di servizi a significativa componente energetica, possano valutare la possibilità di stipulare contratti di lunga durata rendimento energetico a lungo termine che consentono di valutare il risparmio energetico computato nella durata complessiva del contratto. A tal fine, forniranno alle stazioni appaltanti, pubblicando sulla Piattaforma degli appalti pubblici, strumenti metodologici per effettuare la valutazione nonché modelli contrattuali e clausole amministrative di contenuto giuridico che devono contenere le specifiche che regolano la gara di questo tipo di contratti.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, all'atto dell'acquisizione di un pacchetto di prodotti cui si applica, nel suo complesso, un atto delegato adottato in forza della Direttiva 2010/30/UE, le Pubbliche Amministrazioni cui si riferisce il presente Provvedimento può richiedere che l'efficienza energetica aggregata prevalga sull'efficienza energetica dei prodotti di quel pacchetto considerati separatamente, acquisendo il pacchetto di prodotti che soddisfa i criteri di appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata.

Attraverso il precedente articolo della nuova Legge, il Articolo 6 della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'efficienza energetica, con la quale vengono modificate le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e sono abrogate le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

A questo punto voglio mostrare una sottosezione per vedere l'opinione del lettore, se andiamo all'articolo 6 della Direttiva Europea (immagine successiva):

Se esaminiamo puntualmente il punto 1, paragrafo 2, in entrambi i casi è stata inserita una modifica leggermente modificata rispetto alla nuova legge spagnola. rischia di provocare polemiche, un tag alla frase successiva… «L'obbligo di cui al comma precedente si applicherà agli appalti di forniture, servizi e lavori IL CUI RISULTATO È LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO » … Dando la sensazione che dall'UE l'applicazione sia generica, a tutti i tipi di edifici e dalla Spagna l'applicazione è limitata, all'acquisizione di nuovi edifici. Lascialo cadere!

L'ALLEGATO che fa riferimento al nuovoLa legge 15/2014, del 16 settembre è:

Requisiti di efficienza energetica per l'acquisizione di beni, servizi ed edifici da parte del Pubbliche Amministrazioni Centrali (aggiungo solo il riferimento agli edifici)

[… ]

F) Acquisire solo edifici o firmare nuovi contratti di locazione che soddisfino i requisiti minimi di efficienza energetica, fissata in ogni momento da regolamenti interni, in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa all'efficienza energetica degli edifici.

Sempre che l'attuale normativa che in questa materia preveda il Codice tecnico edilizio, approvato con regio decreto 314/2006, del 17 marzo e successive modificazioni, la qualificazione richiesta degli immobili ad uso amministrativo di cui al presente allegato sarà:

  • Classe C per l'indicatore della richiesta di energia per il riscaldamento.
  • Classe C per l'indicatore della richiesta di energia frigorifera.
  • Classe C per l'indicatore di consumo di energia primaria non rinnovabile.

Per questi scopi il , disciplinato dal regio decreto 235/2013, del 5 aprile, che approva la procedura di base per la certificazione dell'efficienza energetica degli edifici.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano quando l'oggetto dell'acquisizione o della locazione è:

- Ristrutturazione approfondita o demolizione dell'edificio.

- La restituzione dell'immobile al traffico lecito, senza essere occupato dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al presente allegato.

- Preservarlo come edificio ufficialmente protetto o come parte di un ambiente ufficialmente dichiarato protetto, o per ragioni del suo particolare valore architettonico o storico.

Accesso al nuovoLegge 15/2014, del 16 settembre, sulla razionalizzazione del settore pubblico e altri provvedimenti di riforma amministrativa

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