Limitazione del metodo semplificato prima della certificazione energetica

Ricordiamo la limitazione del metodo semplificato secondo il Codice Tecnico dell'Edilizia prima della certificazione energetica.

Con l'entrata in vigore del Codice Tecnico dell'Edilizia nel 2006, si individuano una serie di limitazioni per l'opzione semplificata con il DB HE Energy Saving. In altre parole, tutte quelle proprietà che sono state costruite sotto la protezione e l'ingresso del suddetto codice tecnico avranno limitazioni nell'uso delle applicazioni CE3X e C3X.

Ci tengo a precisare che possiamo perfettamente avere un Edificio costruito nel 2009 e l'obbligo di eseguire la certificazione energetica attualmente, principalmente perché non possiamo accedere al Progetto dove dovrebbe essere assegnata la classe energetica. Può anche darsi che nel 2009, quando il progetto è stato consegnato all'ordine professionale per revisione/visto, "un punto del genere è stato trascurato".

A causa di queste limitazioni, nel programma CE3X (nella nuova versione 1.1) l'avviso di“… Con queste caratteristiche l'edificio esula dal metodo semplificato. Usa il metodo generale." Soprattutto in Locali e Uffici, che molti tecnici certificatori stanno prendendo questo aspetto come un errore di programma o adottando una soluzione con il cambio del tipo di finestra (da leggermente stretta si adotta a stretta) oltre a qualche strana soluzione per renderlo sparire tale avviso.

Quello che dobbiamo fare è; rivedere le caratteristiche dell'immobile e, se necessario, passare dal metodo semplificato al metodo generale per conformarsi al Codice Tecnico dell'Edilizia. Svantaggio, che ovviamente nell'utilizzo del Calener non avremo più le ore -economicamente- che assegniamo al budget per il nostro cliente.

Cosa possiamo fare?…Beh, state molto attenti al budget da assegnare ai nostri clienti quando si tratta di un locale o di un ufficio per non entrare in una melanzana.

Quali sono le condizioni da rispettare e le normative? (Ricordatelo solo per gli Edifici coperti dal Codice Tecnico 2006)

Passiamo al Codice Tecnico dell'Edilizia (Doc. QUI)… Terza disposizione transitoria. Regime di applicazione del Codice Tecnico dell'Edilizia.

È stabilito il seguente regime transitorio per l'applicazione dei requisiti di base citati contenuti nel Codice tecnico dell'edilizia, fermo restando quanto previsto dalla terza disposizione finale del presente regio decreto alla sua entrata in vigore:

1. Durante i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Regio Decreto, potranno essere applicati i requisiti di base sviluppati nei seguenti Documenti di Base:

a) "DB SI Sicurezza in caso di incendio".

b) "Sicurezza d'uso DB SU".

c) "DB HE Risparmio Energetico". Il requisito fondamentale della limitazione della domanda HE 1 si applicherà obbligatoriamente quando non abbia scelto di applicare la disposizione di cui al punto 1.a) della seconda disposizione transitoria.

Andiamo al DB HE Risparmio Energetico (Accesso al Documento… QUI):

3.2.1.2 Applicabilità. (3.2 Opzione semplificata)

1.- L'opzione semplificata può essere utilizzata quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) che la superficie dei fori di ciascuna facciata sia inferiore al 60% della sua superficie;
b) Che l'area dei lucernari sia inferiore al 5% dell'area totale del tetto.

2.- In via eccezionale, sono consentite superfici open space superiori al 60% in quelle facciate le cui aree rappresentano una percentuale inferiore al 10% della superficie totale delle facciate degli edifici.

3.- Sono esclusi gli edifici i cui recinti sono formati da soluzioni costruttive non convenzionali quali muri di Trombe, muri parietodinamici, serre annesse, ecc.

4.- In caso di opere di risanamento, ai nuovi recinti si applicheranno i criteri stabiliti in questa opzione.

Semplicemente con questo post vogliamo ricordare ai Tecnici Certificatori di non avere fretta tanto nel prendere una decisione su un budget quanto nella realizzazione del Certificato Energetico.

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