Dov'è la riabilitazione sul certificato energetico?

Gli edifici in fase di ristrutturazione non avranno bisogno del certificato energetico.

Abbiamo recuperato parte di un articolo che troviamo interessante. Forse alcuni Tecnici Certificatori trascurano un punto così importante come la riabilitazione degli edifici e in che misura è esposto nei nuovi Certificati Energetici. Un pilastro, che attualmente sta sostenendo una parte molto importante del settore delle costruzioni e che non ha avuto il riconoscimento atteso nel Regio Decreto 235/2013.

Nel precedente Regio Decreto 47/2007 sui Titoli di Efficienza Energetica, se si modificava un edificio di superficie > 1000mq, si doveva ottenere un certificato, con il Regio Decreto 235/2013 questo non è più necessario.

Ora i certificati negli edifici esistenti sono necessari solo se si intende fare un contratto di vendita o affitto.

Il nuovo Il Regio Decreto 235/2013, del 5 aprile, che approva la procedura base per la certificazione dell'efficienza energetica degli edifici, modifica sostanzialmente il campo di applicazione di tale norma rispetto al precedente Regio Decreto 47/2007, del 19 gennaio, che approva la Procedura Base per la certificazione di efficienza energetica dei nuovi edifici.

La prima parte è comune ad entrambe, in quanto non potrebbe essere da meno, il certificato di efficienza energetica continuerà a essere richiesto per i nuovi edifici, ma, per gli edifici antecedenti a questo regolamento, cambia completamente. Nel precedente Regio Decreto, le modifiche, le riforme o le ristrutturazioni di edifici esistenti, con una superficie utile di oltre 1.000 m2 dove veniva rinnovato più del 25 per cento del totale dei suoi recinti, avevano l'obbligo di ottenere il certificato di efficienza energetica, sebbene tale edificio non fosse destinato alla vendita o alla locazione.

Con il nuovo Regio Decreto 235/2013 sulla certificazione dell'efficienza energetica, queste modifiche, riforme o ristrutturazioni di edifici esistenti non avranno bisogno di un certificato se l'edificio o la parte di edificio che viene modificata se non è destinata alla vendita o alla locazione.

Nel preambolo del RD 235/2013 si spiega che è stato redatto un unico provvedimento che, consolidando la validità della norma 2007, la abroga e la completa, recepisce le novità che la nuova direttiva recepisce ed estende il suo campo di applicazione a tutti gli edifici , comprese quelle esistenti. Quest'ultimo non è proprio il caso, prima includevano edifici esistenti in cui sono stati effettuati importanti lavori di ristrutturazione e ora solo quelli che vogliono vendere o affittare.

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Da NetENVIRA questo cambiamento del campo di applicazione ci sembra strano e crediamo che potrebbe essere un errore che verrà successivamente modificato poiché nelDIRETTIVA 2010/31/UE Significa che gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per garantire che, quando vengono effettuati importanti lavori di ristrutturazione negli edifici, l'efficienza energetica dell'edificio o della parte ristrutturata sia migliorata in modo che soddisfino i requisiti minimi di efficienza energetica fissati.

Anche nel Provvedimento Secondo Transito del RD 253/2013 si richiama l'articolo 2.1.d), questa sezione d) non esiste attualmente, riteniamo che possa essere quella che manca rispetto agli edifici esistenti che intendono riformare ma non essere venduto. "

Articolo scritto nel blog NetENVIRA.

Nel Regio Decreto 235/2013 non c'è alcun riferimento alla "Riabilitazione" o alla "Riforma" degli immobili. Per tener conto e per ricordare che questo Regio Decreto 235/2013 deve essere recepito nelle Comunità Autonome, inizialmente nell'attuazione di un Registro dei Certificati Energetici (in meno di tre mesi dal 14/04/2013) e degli organismi di controllo , punto in cui altri punti pertinenti e complementari (più restrittivi) possono essere sottoscritti e adottati come obbligatori al fine di ampliare il Regio Decreto e conformarsi maggiormente alla Normativa Europea.

Ricordiamo che per ogni certificato che si registra, le casse delle Comunità Autonome aumenteranno (Secondo il Parere 95/2013 del Ministero dell'Industria si stima intorno ai 30 € per iscrizione)… .Si perderanno questa occasione?… siamo coerenti con quello che facciamo e adottiamo coerentemente un nuovo Regolamento fin dall'inizio?

Nota: Tuttavia, il Regio Decreto 233/2013 del 5 aprile, che approva il Piano statale per la promozione dell'affitto abitativo, del risanamento edilizio e della rigenerazione e ristrutturazione urbana, 2013-2016, lo affronta e collega la riabilitazione con il certificato:

CAPITOLO V - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Art.19 Scopo del programma
[… ]
3. Le azioni negli edifici saranno oggetto di questo programma
diretto a:
a) La sua conservazione.
b) Migliorare la qualità e la sostenibilità.
c) Apportare ragionevoli adeguamenti in termini di accessibilità.

Art. 20 Azioni ammissibili
[… ]
L'insieme delle azioni per la promozione della qualità e della sostenibilità previste, per essere ammissibili, deve contenere, in ogni caso, le azioni comprese in una o più delle precedenti lettere a), b) oc), in modo che una riduzione del fabbisogno energetico globale annuo per il riscaldamento e il raffrescamento dell'edificio, RIFERITO alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA, di almeno il 30% superiore alla situazione antecedente a detti interventi. Per la sua giustificazione, può essere utilizzato uno qualsiasi dei programmi informatici riconosciuti congiuntamente dai Ministeri dello Sviluppo e dell'Industria, dell'Energia e del Turismo che sono nel Registro Generale dei documenti riconosciuti per la certificazione dell'efficienza energetica degli edifici.

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