Domande aggiornate sulla certificazione del Ministero dell'Industria

Risposte nuove e aggiornate alle domande più frequenti sulla certificazione dell'efficienza energetica degli edifici.

In data 8 luglio 2013, il Ministero dell'Industria ha pubblicato un elenco di “Risposte alle domande più frequenti sul regio decreto 235/2013, del 5 aprile, che approva la procedura di base per la certificazione di efficienza energetica degli edifici” Tale documento è stato aggiornato il 20 settembre 2013 in cui sono state principalmente incorporate nuove domande e risposte, oltre a reinterpretare una risposta specifica.

Le informazioni incorporate nel documento sono riportate di seguito:

  • Sezione tecnici competenti:

1.3.- Ci sarà un elenco di tecnici competenti a livello nazionale?

No. Ai sensi della terza disposizione transitoria del citato Regio Decreto, l'organo competente di ciascuna Comunità Autonoma in materia di costruzione energetica degli edifici, metterà a disposizione del pubblico le schede regolarmente aggiornate dei tecnici competenti che offrono i servizi di esperti di questo tipo, e servirà come accesso alle informazioni sui certificati ai cittadini.

1.4.- E' possibile iscrivere un'impresa all'Albo Autonomo dei professionisti che offrono servizi di certificazione energetica?

Sì, ai sensi della terza disposizione transitoria del regio decreto 235/2013, l'organo competente della Comunità autonoma in materia di certificazione energetica degli edifici metterà a disposizione del pubblico le schede periodicamente aggiornate dei tecnici competenti o delle imprese che offrono servizi di perizia. genere.

  • Area di applicazione:

2.7.- Qual è il trattamento dei locali "non abitabili" in un edificio esistente quando il progetto dell'opera e dell'attività è realizzato per dargli il suo primo utilizzo?

In caso di vendita o locazione di un locale “non abitabile”, intendendosi compresi in tale concetto i locali non suscettibili di qualificazione, il venditore non sarà obbligato ad effettuare il certificato di efficienza energetica.

Quando i locali sono condizionati e diventano spazio abitabile e viene realizzato il relativo progetto di lavoro e attività, deve contenere il certificato di efficienza energetica, in quanto trattata come nuova costruzione.5 MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DELL'ENERGIA E DEL TURISMO

2.8.- Nel caso di locali commerciali grezzi (affitti o compravendite) o di cambio destinazione d'uso, sono esentati dalla certificazione energetica?

Per quanto riguarda la vendita o la locazione di locali commerciali allo stato grezzo, intesa compresa in tale nozione ai locali non suscettibili di qualificazione, il venditore non sarà obbligato ad effettuare il certificato di efficienza energetica. Nel momento in cui i locali vengono condizionati e viene eseguito il relativo progetto di lavoro e attività, esso deve contenere il certificato di efficienza energetica, in quanto trattato come nuova costruzione.

2.9.- Nel caso di locali commerciali esistenti (affitti o compravendite) o di cambio destinazione d'uso, sono esentati dalla certificazione energetica?

I locali in cui sta per avvenire un cambio d'uso, questi non sono esentati dalla certificazione energetica, in caso di vendita o locazione, salvo nel caso di vendita il cui cambio d'uso comporti una "grande riforma" in modo che sarebbe incluso nelle disposizioni dell'articolo 2 sezione 2.f.

2.10- Qual è il grado di protezione che deve avere un edificio o monumento ufficialmente protetto per non avere l'obbligo di ottenere il certificato di efficienza energetica?

L'articolo 2, comma 2, lettera a), del regio decreto 235/2013, esclude dall'obbligo di ottenimento dell'attestato di efficienza energetica quegli edifici e monumenti che sono ufficialmente tutelati per essere parte di un ambiente dichiarato o per il loro particolare valore architettonico o storico. Il grado di tutela di un edificio, invece, è stabilito dalle diverse normative urbanistiche degli enti locali o dagli organi competenti in materia di beni architettonici o storici della CCAA a seconda che la tutela sia istituita per l'intero edificio , la facciata o parte dell'edificio. Quindi il Regio Decreto non stabilisce una distinzione tra il grado di protezione, tutti gli edifici con qualche tipo di protezione devono essere esclusi dall'ottenimento del certificato.

2.11- Nei rinnovi dei contratti di locazione che sono stati sottoscritti prima del 1 giugno 2013 in cui rimane lo stesso inquilino, c'è l'obbligo di consegnare un certificato?

Finché il contratto di locazione viene rinnovato allo stesso inquilino, non è necessario consegnare il certificato di efficienza energetica.

2.12.- Che trattamento applicare alle extension?

Nel caso in cui l'ampliamento sia suscettibile di un uso autonomo o di una diversa titolarità giuridica, deve essere certificato, o qualificando autonomamente l'ampliamento stesso (come unità o parte di fabbricato) o qualificando l'intero fabbricato. Nel caso in cui l'immobile disponga del certificato prima che venga effettuato l'ampliamento, esso dovrà essere modificato.

Quando l'ampliamento non è in grado di avere un uso autonomo o una diversa titolarità giuridica, la certificazione non sarà obbligatoria, e se l'edificio ha il certificato prima dell'estensione, potrà essere volontariamente modificato.

2.13.- Quali edifici inferiori a 50 m2 sono esclusi dall'ottenimento dell'attestato di efficienza energetica?

Sono esclusi dall'obbligo di ottenimento del certificato gli edifici fisicamente isolati e con una superficie utile complessiva inferiore a 50 mq. Le abitazioni, gli appartamenti ei locali di superficie inferiore a 50 m2 che fanno parte di un edificio, se hanno l'obbligo di ottenere il certificato di efficienza energetica.

2.14.- In relazione a edifici o parti di edifici residenziali esistenti, il cui uso o affitto è inferiore a quattro mesi all'anno, o per un periodo limitato all'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento di quello che risulterebbe dalla sua utilizzare durante tutto l'anno: di quali edifici si tratta? Il consumo inferiore al 25% vale per l'assunzione di quattro mesi o solo da utilizzare per un tempo limitato?

Ai sensi dell'articolo 2, comma g, del regio decreto 235/2013, quegli edifici o parti di edifici residenziali esistenti caratterizzati da:

• Utilizzo meno di 4 mesi all'anno: i restanti 8 mesi non sono in uso

• Utilizzo limitato all'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25% di quello che risulterebbe dal suo utilizzo durante tutto l'anno: l'utilizzo limitato non deve coincidere con 4 mesi

2.15.- Il Certificato è obbligatorio per un'officina o stabilimento di riparazione industriale situato nel seminterrato di un edificio?

No, ai sensi della sezione 2 d) dell'articolo 2 del regio decreto 235/2013, sono esenti.

2.16.- Gli uffici di un edificio industriale (magazzino, magazzino, officina) che si trova all'interno della tua attività devono essere certificati?

Ai sensi dell'articolo 2, lettera d), è esclusa dall'ambito di applicazione del citato regio decreto la parte di fabbricato industriale destinata ad officine e processi industriali. Nel caso di uffici, questi devono essere certificati all'atto della locazione o della vendita dell'immobile, ma solo se hanno una superficie utile pari o superiore a 50 mq.

  • Edifici occupati da un ente pubblico:

3.4.- Secondo il dettato dell'articolo 5.6 della procedura base, i certificati devono essere registrati presso l'amministrazione dal promotore o titolare. L'articolo 13.2 impone l'obbligo di esporre l'etichetta a determinati edifici delle Pubbliche Amministrazioni, per i quali dovranno prima rilasciare un certificato di efficienza energetica secondo quanto previsto dall'art. 12.1. Non è però stabilito se i certificati debbano essere registrati o chi debba comunicarli (es: 750 mq di municipio che occupano in un locale affittato a un privato).

Ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 235/2013, “il promotore o proprietario dell'immobile o di parte di esso, sia esso di nuova costruzione o già esistente, sarà tenuto a commissionare la certificazione energetica dell'immobile, o di una sua parte, in casi in cui sia vincolato dal presente regio decreto” e, come indicato nella dichiarazione, ai sensi dell'art. 5.6, “deve essere presentato, a cura del committente, o proprietario, se del caso, all'organo competente della Comunità Autonoma in materia di certificazione energetica degli edifici, per la registrazione di tali certificazioni nel loro ambito territoriale”.

In conformità a quanto precede, resta inteso che in casi come quello proposto, sarebbe il proprietario dell'immobile che avrebbe l'obbligo sia di commissionare la certificazione sia di presentarla all'organo competente della Comunità Autonoma in materia di certificazione energetica degli edifici, anche se la locazione era anteriore al 1 giugno 2013.

  • Condizioni tecniche e amministrative relative ai titoli di efficienza energetica:

5.4.-Che tipo di certificato di efficienza energetica deve essere ottenuto da edifici costruiti che non hanno ancora un certificato di prima occupazione?

(La risposta ha subito un cambiamento)

Gli edifici costruiti dopo l'entrata in vigore dell'abrogato Regio Decreto 47/2007, hanno l'obbligo di essere in possesso dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un certificato di prima occupazione.

5.7.- È possibile per una persona fisica (non una persona giuridica) invocare motivi personali per rifiutare l'accesso alle informazioni nel certificato che ha comunicato all'amministrazione?

No, ai sensi della terza disposizione transitoria del regio decreto 235/2013, la registrazione dei titoli di efficienza energetica servirà ai cittadini come accesso alle informazioni sui titoli.

5.8.- Per redigere il certificato si deve necessariamente studiare la redditività economica delle misure proposte?

Sebbene possa essere incluso, non è obbligatorio farlo. Solo, e ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 235/2013, il certificato di efficienza energetica deve indicare dove ottenere informazioni più dettagliate sull'economicità delle raccomandazioni contenute nel certificato.

5.9.- Dove registrare o consultare il Certificato di Efficienza Energetica di un immobile?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del regio decreto 235/2013, l'attestazione deve essere presentata all'organo competente della Comunità autonoma in materia di certificazione energetica degli edifici, per la registrazione di tali certificazioni nel proprio ambito territoriale. Questo registro servirà ai cittadini come accesso alle informazioni sui certificati.

5.10.- Quale documentazione allegata deve avere il Certificato Energetico?

L'articolo 6 del regio decreto 235/2013 stabilisce il contenuto dell'attestato di efficienza energetica.

5.11.- La validità di un certificato è di 10 anni, a meno che la modifica dell'immobile che ne riduca il rating non ne richieda l'aggiornamento. Trascorso questo periodo, il proprietario dovrà rinnovarlo o solo nel caso in cui venga rivenduto o affittato?

Il proprietario deve necessariamente rinnovarlo, al momento della vendita o dell'affitto, poiché secondo l'articolo unico del regio decreto 235/2013, è necessario mostrare all'acquirente o potenziale nuovo inquilino, nonché consegnare una copia all'acquirente o al nuovo inquilino , in caso di vendita o locazione di immobili o unità di essi.

Dal canto suo, l'organo della Comunità Autonoma competente in materia di certificazione energetica degli edifici, stabilirà le condizioni specifiche per procedere alla loro ristrutturazione o aggiornamento.

5.12.- Per quanto riguarda la dichiarazione responsabile di cui alle sezioni 2.g) dell'articolo 2, laddove il proprietario dichiari un utilizzo inferiore a 4 mesi l'anno, un tempo limitato e un consumo energetico inferiore al 25%: se presentata in un funzionario record o è un documento privato? Prima di quale organo? Esiste un formato prestabilito?

La dichiarazione responsabile è un documento che deve essere presentato al notaio in caso di acquisto e vendita dell'immobile o di parti dell'edificio residenziale esistente, non essendoci uno schema di dichiarazione prestabilito. In caso di locazione, farà fede l'inclusione responsabile nel contratto di locazione.

Tutto ciò fermo restando il fatto che la Comunità Autonoma può stabilire, nei regolamenti che sviluppa il presente Regio Decreto, altre esigenze o prescrizioni al riguardo.

5.13.- Nel caso di un edificio che è stato certificato come nuovo edificio finito meno di 10 anni fa. Ora viene venduto o affittato a un nuovo proprietario. È necessario ottenere un nuovo certificato?

L'attestato di efficienza energetica avrà una validità massima di dieci anni. Non è necessario un nuovo certificato prima della fine di questo periodo, purché non vi siano variazioni negli aspetti dell'edificio che potrebbero ridurne il rating. Il proprietario può aggiornarlo volontariamente quando ritenga che vi siano variazioni in aspetti dell'edificio che potrebbero modificare tale certificato.

5.14.- Quando si considera concluso il contratto di compravendita, quando viene firmato il contratto di deposito, o al momento della stipula degli atti presso il notaio?

Al momento della firma degli atti presso il notaio.

5.15.- Quale contenuto deve avere il codice Bidi che compare sul modello dell'etichetta approvata come documento riconosciuto?

Il codice Bidi dell'etichetta ha lo scopo di consentire agli organismi di registrazione di ciascuna Comunità Autonoma di rendere rapidamente accessibili all'acquirente o locatore informazioni aggiuntive all'etichetta registrata. Si tratta quindi di una funzionalità volontaria per la Comunità Autonoma che può essere istituita al momento della registrazione.

5.16.- Cosa si intende per adempimento dei requisiti ambientali richiesti agli impianti termici previsti nella sezione h) dell'articolo 6 del Regio Decreto 235/2013.?

Resta inteso che i requisiti ambientali richiesti agli impianti termici sono soddisfatti, se sono in regola con i loro requisiti di manutenzione stabiliti nell'IT3 di Manutenzione e Uso del Regio Decreto 1027/2007 del 20 luglio, che approva il Regolamento degli impianti termici installazioni negli edifici.

  • Etichetta di efficienza energetica:

6.2.- È consentito modificare le dimensioni dell'etichetta di efficienza energetica nella pubblicità della vendita o dell'affitto di edifici?

(La risposta ha subito un cambiamento)

Per l'inserimento dell'etichetta di efficienza energetica nella pubblicità per la vendita o l'affitto di immobili, attraverso depliant o portali immobiliari, è consentito ridurre o ingrandire l'etichetta purché siano mantenuti il formato e le proporzioni stabilite e sia leggibile.

Anche in questi casi sarà consentito che, mantenendo il formato e le proporzioni, vengano mostrate solo le scale e i valori dell'etichetta come mostrato nell'esempio nella figura seguente:

In caso di comunicati stampa sarà consentita la sola citazione della classe energetica in Consumi ed Emissioni (lettera ad essi associata)

Nelle locandine per la vendita o l'affitto che vengono poste all'esterno degli edifici, e in cui compare solo un recapito telefonico di contatto, non è necessario che appaia la classe energetica.

6.3.- È consentito inserire un logo sull'etichetta di efficienza energetica?

(La risposta ha subito un cambiamento)

No, ad eccezione di un logo della corrispondente Comunità Autonoma, purché le sue dimensioni siano le stesse stabilite per le dimensioni della bandiera dell'Unione Europea nella parte inferiore destra dell'etichetta e purché non si sovrapponga ai dati riflessa nel modello di etichetta approvato o fuorviante.

6.7.- Esistono due diverse scale di classificazione energetica per edifici nuovi o esistenti?

Al fine di valutare e confrontare le prestazioni degli edifici, esiste un'unica scala di valutazione dell'efficienza energetica, come determinato nel corrispondente documento riconosciuto "Modello di etichetta di efficienza energetica".

6.8.- Quando si parla di consumo energetico, bisogna fare riferimento all'energia finale o primaria?

L'indicatore energetico principale sarà quello corrispondente alle emissioni annuali di CO2 e tra gli indicatori secondari si fa sempre riferimento all'energia primaria.

6.9.- Ai sensi dell'articolo 6.e, il certificato deve contenere la qualifica di efficienza attraverso l'etichetta.Sembra che l'etichetta dovrebbe essere inclusa nel certificato ma, in tal caso, mancherebbe l'informazione sul numero di registrazione poiché la sua registrazione è successiva. Il certificato deve includere l'etichetta? L'amministrazione deve consegnare l'etichetta?

Il certificato di efficienza energetica deve contenere l'etichetta energetica di cui all'articolo 6 sezione e) del RD235/2013, indipendentemente dal fatto che il codice di registrazione non sia stato ancora coperto. L'amministrazione non è obbligata a consegnare l'etichetta.

La domanda di presentazione nel registro o davanti all'organo competente della Comunità autonoma fungerà provvisoriamente da codice di registrazione finché l'organo competente della Comunità autonoma non fornisce il numero ufficiale di registrazione. Tutto ciò fermo restando il fatto che la CCAA può stabilire altre richieste o prescrizioni al riguardo nei regolamenti che sviluppano il presente Regio Decreto.

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